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Come funziona il bonus facciate?

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, il bonus facciate è l'agevolazione che permette di recuperare il 90 pct dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 per abbellire gli edifici delle nostre città. Non ci sono limiti di spesa e tutti ne possono beneficiare.

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Cos'è e come funziona il bonus facciate?

Il bonus facciate, agevolazione fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2020, permette di recuperare il 90% dei costi affrontati nel 2020 e nel 2021, per gli interventi edilizi che riguardano le facciate esterne.

La misura è stata estesa dalla Legge di bilancio 2021 anche alle spese sostenute quest’anno. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Non è previsto alcun limite di spesa. Inoltre tutti possono beneficiare di tale misura: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per aver diritto alla detrazione fiscale bisogna realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale, inclusi quelli strumentali.

Quello che conta è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (presenti nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La zona B comprende e parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’agevolazione è stata confermata anche per il 2022, ma con una sostanziale differenza: l’aliquota del 90% prevista fino al 31 dicembre 2021 scenderà al 60%.

Chi può godere delle detrazioni del bonus facciate?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non, anche se titolari di redditi di impresa, purchè non possiedano esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, e che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto degli interventi stessi.

In particolare, possono godere di questa agevolazione:

  • persone fisiche,
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • società semplici,
  • associazioni tra professionisti,
  • contribuenti che conseguono redditi d’impresa (sia che siano persone fisiche, società di persone o società di capitali).

Un’altra condizione fondamentale perché questi soggetti possano usufruire della detrazione fiscale consiste nel fatto che, oltre che sostenere le spese, devono anche possedere a un qualsiasi titolo idoneo e regolarmente registrato l’immobile soggetto ai lavori al momento dell’inizio dei lavori o del pagamento: è considerato valido un qualsiasi titolo di proprietà o di un altro diritto reale di godimento, ma anche un contratto di comodato o locazione.

Possono godere della stessa detrazione anche i familiari e/o i conviventi del titolare di tali diritti o contratti nel caso in cui contribuiscano alle spese stesse, a condizione però che la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o in cui si sostengono le spese e che l’immobile cui si riferiscono gli interventi sia idoneo alla convivenza.

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Quali spese sono detraibili?

Ad essere agevolabili sono tutti quei lavori fatti per rinnovare e consolidare la facciata esterna, a partire dalla semplice tinteggiatura e pulitura, sino alla realizzazione di ornamenti e fregi.

Difatti, in forza della circolare del 14 febbraio 2020 n. 2/E, la detrazione può riguardare le spese sostenute per lavori sia di manutenzione ordinaria sia manutenzione straordinaria, riguardanti edifici di qualsiasi categoria catastale (residenziali o non abitativi) e che riguardino l’intero perimetro esterno, balconi, ornamenti, fregi, grondaie, parapetti e cornici.

Rientrano anche tutte le spese correlate, come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo ed eccetera.

Con il Bonus facciate non vi sono limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Non possono essere portate a detrazione invece né le spese che vengono sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli, né quelle sostenute nelle fasi di costruzione, demolizione o ricostruzione dell’immobile o che siano relative ad interventi sulle pareti interne degli edifici, a meno che queste non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, per i quali casi può essere applicata solo la detrazione standard del 50%.

In generale, inoltre, affinché le spese siano detraibili, devono riguardare edifici che si trovino nelle zone A e B, definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle che secondo la normativa regionale e i regolamenti edilizi comunali siano assimilabili alle prime. Se non sono rispettati i requisiti per godere del bonus facciate, si potrà applicare soltanto la detrazione standard del 50%.

Gli obblighi del contribuente

Affinché il contribuente possa godere del bonus facciate, occorre che adempia a determinati obblighi:

  • riportare correttamente nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli altri dati richiesti e gli estremi della registrazione dell’atto che ha consentito l’esecuzione dei lavori nel caso in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile;
  • la comunicazione anticipata all’azienda sanitaria locale territorialmente competente della data di inizio dei lavori secondo quanto previsto dalle disposizioni relative;
  • deve inoltre conservare la documentazione relativa agli interventi realizzati, come ad esempio fatture relative alle spese sostenute o la ricevuta del bonifico con cui si è realizzato il pagamento, e  la copia della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, le eventuali ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, e la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Nel caso in cui il contribuente effettui sulle facciate esterne interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per usufruire della detrazione dovrà soddisfare determinati requisiti speciali previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 riguardanti l’APE, ossia l’Attestato di Prestazione Energetica, e dalla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, modificato poi da quello del 26 gennaio 2010, relativi ai valori limite di trasmittanza termica.

Il contribuente deve anche fornirsi e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori che certifichi il rispetto dei requisiti precedenti e l’APE fornita da un tecnico non coinvolto nei lavori, e deve inviare all’Enea una scheda che descriva gli interventi realizzati entro 90 giorni a partire dal termine dei lavori. Nel caso in cui il contribuente risulti essere inadempiente anche per uno solo di questi requisiti, egli non potrà usufruire del bonus facciate.

Come godere della detrazione fiscale?

Il bonus facciate può essere detratto fiscalmente in dieci quote annuali di importo costante. Il pagamento degli interventi deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, o bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d’Italia ad effettuare tali operazioni.

In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, in caso di bonus facciate, è possibile scegliere anche due strade, quali:

  • lo sconto in fattura (contributo di stesso importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi),
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La scelta per una delle due alternative va comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

A cura di: Tiziana Casciaro

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